Condominio minimo, cappotto termico, consenso unanime ed irrilevanza della successiva contestazione sul decoro del caseggiato


Sembra utile ricordare che l’installazione di un cappotto applicato alla facciata di un edificio condominiale non è un’innovazione voluttuaria, né gravosa ex art. 1121 c.c. i quanto i lavori di coibentazione eseguiti permettono un risparmio energetico che compensa l’investimento iniziale e producono un costo parzialmente detraibile fiscalmente.

Si tratta, però, pur sempre di un’opera innovativa.

L’installazione di un cappotto termico, quindi, può costituire innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, e, come tale, vietata, non solo se altera le linee architettoniche, ma anche se comunque si riflette negativamente sull’aspetto armonico dello stesso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere il caseggiato.

In altre parole una delibera che disponga un’innovazione diretta al miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato non deve essere volta necessariamente anche al miglioramento dell’aspetto estetico della facciata, ma l’eventuale alterazione del decoro architettonico costituisce un limite imposto alla legittimità dell’innovazione.

La decisione del Tribunale di Milano

Secondo il Tribunale di Milano la disciplina codicistica non è derogata dalle disposizioni dettate dal D.L. n. 34/2020; di conseguenza l’eventuale alterazione del decoro architettonico costituisce un limite imposto alla legittimità di ogni innovazione diretta al miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato.

Alla luce di quanto sopra lo stesso Tribunale con (discutibile) ordinanza del 30 settembre 2021, in sede di reclamo, ha sospeso una delibera condominiale che prevedeva di sostituire il vecchio e ammalorato klinker con nuovo e più efficiente grès porcellanato; secondo il giudice milanese infatti il rischio era quello di “rimpiazzare” un materiale lucido, formato da piastrelle di piccole dimensioni, con altro opaco, costituito da lastre ben più grandi; in ogni caso il nuovo rivestimento veniva ritenuto lesivo del decoro perché pur garantendo la caratteristica dell’alternanza di due colori, le tinte non sarebbero state le stesse (giallo e rosso) bensì altre, molto lontane da quelle attuali (marrone e bianco, secondo l’ultima versione del progetto); infine, a stravolgere ulteriormente il decoro del palazzo vi sarebbe stata una fascia lungo tutta la parete verticale delle facciate, in corrispondenza dei balconi del tutto nuova e con funzione non precisata in sede giudiziale (Trib. Milano 30 settembre 2021).

Condominio minimo, cappotto termico ed irrilevanza del problema decoro: vicenda e decisione

In un condominio minimo i proprietari di un appartamento citavano in giudizio gli altri condomini titolari dell’altra abitazione al fine di accertare e dichiarare l’inesistenza del diritto dei convenuti ad apportare, senza il consenso degli attori, modifiche alle facciate e conseguentemente condannarli al ripristino dello stato dei luoghi o al risarcimento dei danni.

Gli attori evidenziavano, tra l’altro, che i convenuti avevano in caricato una ditta di picchettare la parte esterna perimetrale lato ovest dell’edificio condominiale al fine di rivestirla con mattonelle per realizzare un cappotto esterno.

Lamentavano, quindi, gli attori che l’esecuzione dei detti lavori da parte dei convenuti erano stati intrapresi senza il loro consenso e, comunque, alteravano il decoro dell’edificio.

I convenuti si costituivano e obiettavano che la creazione del cappotto termico con finitura a tavelle identiche a quelle utilizzate sulla facciata in comproprietà era stata richiesta, per la parete perimetrale ovest lato nord, proprio dagli attori che, inizialmente, si erano mostrati contrari (nonostante ci fosse l’urgenza di intervenire e la necessità di attivarsi a norma del Regolamento Edilizio del Comune), salvo poi condizionare il proprio consenso alla realizzazione di un cappotto termico proprio su quella parte di facciata.

All’esito dell’istruttoria orale, però, risultava provato che gli attori avevano effettivamente richiesto la posa del cappotto termico sotto il rivestimento di mattonelle sul lato nord parete ovest.

Alla luce di quanto sopra la domanda degli attori che lamentavano la lesione del decoro a causa del cappotto è stata respinta. L’intervento di rivestimento della facciata posteriore con piastrelle non solo è stato autorizzato ma espressamente richiesto dagli attori. In altre parole in merito all’installazione del cappotto le parti erano d’accordo.

Del resto nel condominio minimo ogni valida espressione della volontà assembleare richiede la partecipazione di entrambi i condomini e la decisione “unanime”, non potendosi ricorrere al criterio maggioritario. L’accordo unanime ha reso irrilevante ogni la valutazione dell’aspetto estetico del risultato ottenuto da parte di uno dei due condomini successiva alla decisione assunta.

Fonte: https://www.condominioweb.com/condominio-minimo-cappotto-termico-consenso-unanime-ed-irrilevanza-della-successiva.19252