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Seconda auto,posto in cortile condominiale

inserita il 06/02/2007 da Marco Bolletta

Cass. sentenza n. 1004/2004

secondo la cassazione costituisce innovazione,e quindi vietata ai sensi dell'art. 1120 secondo comma, cod.civ. e perci?, affetta da nullit?, l'assegnazione nominativa da parte del Condominio a favore di singoli condomini di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio della seconda autovettura, in quanto tale delibera, da un lato, sottrae l'utilizzazione del bene comune a coloro che non posseggono la seconda autovettura e, dall'altro, crea i presupposti per l'acquisto da parte del condomino, che usi la cosa comune con animo domini, della relativa propriet? a titolo di usucapione, non essendo a tal fine necessaria l'interversione del possesso da parte del compossessore il quale, attraverso l'occupazione della relativa area, eserciti un possesso esclusivo, impedendo automaticamente agli altri condomini di utilizzarla allo stesso modo.

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