distacco di un condomino dall'impianto centralizzato
inserita il 05/01/2007 da Marco Bolletta
La cassazione,(cass.12-03-77,n°1101),dopo un iniziale parere negativo al distacco del singolo condomino dall'impianto centralizzato,si è pronunciata in senso decisamente contrario,(cass.30-11-1984 n.6269;23-05-1990n.4653;14-02-1995 n.1597),stabilendo che, il distacco individuale è legittimo quando il condomino dimostri che non derivi squilibrio termico o un aggravio di spese per chi resta.
In particolare,(cass.21-05-01 n.6923),legittima pienamente il succitato distacco con i relativi distinguo,solo se il regolamento di condominio,di natura contrattuale,non lo vieti espressamente.Infatti,mentre il regolamento contrattuale non consente la rinuncia al diritto di comproprietà con conseguente esonero dall'obbligo del contributo nelle spese di conservazione e manutenzione straordinaria dell'impianto,ex art.1118 c.c,può invece consentire o vietare il distacco individuale,in termine di rinuncia all'uso e al godimento,non essendo tale divieto in contrasto ma in sintonia con la disciplina legale derogabile dell'uso della cosa comune.
Dunque,il condomino che si distacca è,esonerato,ex art.1123 c.c.2°comma,dall'obbligo di contribuire alle spese del carburante per l'uso del servizio centralizzato,è invece obbigato,ex art.1118 c.c 2° comma(inderogabile),a sostenere le spese di conservazione e manutenzione dell'impianto comune,derivanti dal diritto di proprietà.
Per il distacco,è necessario,quindi,in assenza di divieti specifici annoverati nel regolamento contrattuale,che dallo stesso non derivano:
- aggravi di spese per coloro che continuano a godere del'impianto;
- squilibri termici pregiudizievoli alla regolare erogazione del servizio,da accertarsi a mezzo di
perizia termotecnica.